Estinzione mutui a tasso variabile stipulati fino al primo febbraio 2007

Per i mutui a tasso variabile stipulati fino a genaio 2007, il Decreto Bersani e i successivi accordi tra ABI e associazione dei consumatori introducono tetti massimi alle penali applicate, a prescindere di quelle indicate nei contratti.

Estinzione mutui a tasso variabile stipulati fino al primo febbraio 2007

Il Decreto Bersani e i successivi accordi tra ABI e associazione dei consumatori introducono tetti massimi alle penali applicate, a prescindere di quelle indicate nei contratti.
La penale massima di estinzione anticipata cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione del mutuo:
- estinzione prima del terz’ultimo anno: 0,50% del debito residuo
- estinzione durante il terz’ultimo anno: 0,20% del debito residuo
- estinzione negli ultimi due anni di vita del mutuo: nessuna penale


Inoltre esiste la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa i contratti in cui la penale originale risulta pari o inferiore al limite massimo fissato per decreto e riportato qui sopra.
In questi casi il debitore che rimborsa il mutuo ha diritto ad uno sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca all’origine.


Facciamo un esempio con una estinzione che avviene prima del terz’ultimo anno di vita del mutuo. Qualsiasi penale superiore allo 0,50% viene ridotta allo 0,50% del debito residuo.
Se però la penale contrattuale concordata in passato al momento della stipula è già dello 0,50% (o inferiore) il debitore gode degli effetti della clausola di salvaguardia per un ammontare dello 0,20%. Quindi una penale contrattuale dello 0,50% viene ridotta allo 0,30% (0,50% - 0,20% = 0,30%). Una penale contrattuale dello 0,30% viene ridotta allo 0,10% (0,30% - 0,20%).



© 2004 - 2010 Estinzione mutui Partita Iva 01491190094