

Estinzione mutui a tasso variabile stipulati fino al primo febbraio 2007
Il Decreto Bersani e i successivi accordi tra ABI e associazione dei consumatori introducono tetti massimi alle penali applicate, a prescindere di quelle
indicate nei contratti.
La penale massima di
estinzione anticipata cambia in funzione del momento in cui si
procede all’estinzione del mutuo:
- estinzione prima del terz’ultimo anno: 0,50% del debito residuo
- estinzione durante il terz’ultimo anno: 0,20% del debito residuo
- estinzione negli ultimi due anni di vita del mutuo: nessuna penale
Inoltre esiste la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa
i contratti in cui la penale originale risulta pari o inferiore al
limite massimo fissato per decreto e riportato qui sopra.
In questi casi il debitore che rimborsa il mutuo ha diritto ad uno
sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca
all’origine.
Facciamo un esempio con una estinzione che avviene prima del terz’ultimo
anno di vita del mutuo. Qualsiasi penale superiore allo 0,50% viene
ridotta allo 0,50% del debito residuo.
Se però la penale contrattuale concordata in passato al momento della
stipula è già dello 0,50% (o inferiore) il debitore gode degli effetti
della clausola di salvaguardia per un ammontare dello 0,20%. Quindi
una penale contrattuale dello 0,50% viene ridotta allo 0,30% (0,50% -
0,20% = 0,30%). Una penale contrattuale dello 0,30% viene ridotta allo
0,10% (0,30% - 0,20%).