Estinzione mutui a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000

Per i mutui a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono le stesse regole previste per i mutui a tasso variabile stipulati fino al primo febbraio 2007, come stabilito dal Decreto Bersani per la cancellazione delle ipoteche

Estinzione mutui a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000

Per i mutui a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono le stesse regole previste per i mutui a tasso variabile stipulati fino al primo febbraio 2007. Quindi le penali da applicare sono:
- estinzione prima del terz’ultimo anno: 0,50% del debito residuo
- estinzione durante il terz’ultimo anno: 0,20% del debito residuo
- estinzione negli ultimi due anni di vita del mutuo: nessuna penale

Inoltre esiste la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa i contratti in cui la penale originale risulta pari o inferiore al limite massimo fissato per decreto e riportato qui sopra.
In questi casi il debitore che rimborsa il mutuo ha diritto ad uno sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca all’origine.

Facciamo un esempio con una estinzione di un mutuo a tasso fisso stipulato fino al 31 dicembre 2000 che avviene prima del terz’ultimo anno di vita del mutuo. Qualsiasi penale superiore allo 0,50% viene ridotta allo 0,50% del debito residuo.


Se però la penale contrattuale concordata in passato al momento della stipula è già dello 0,50% (o inferiore) il debitore gode degli effetti della clausola di salvaguardia per un ammontare dello 0,20%. Quindi una penale contrattuale dello 0,50% viene ridotta allo 0,30% (0,50% - 0,20% = 0,30%). Una penale contrattuale dello 0,30% viene ridotta allo 0,10% (0,30% - 0,20%).



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