Estinzione mutui a tasso fisso stipulati tra gennaio 2001 e febbraio 2007

Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso stipulati tra il primo gennaio 2001 e il primo febbraio 2007 valgono delle particolari condizioni in caso di estinzione anticipata.

Estinzione mutui a tasso fisso stipulati tra il primo gennaio 2001 e il primo febbraio 2007

Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso stipulati tra il primo gennaio 2001 e il primo febbraio 2007, il decreto Bersani preve delle particolari condizioni in caso di estinzione anticipata. Le penali massime da applicare sono:
- penale per l'estinzione durante la prima metà del mutuo: 1,90% del debito residuo
- penale per l'estinzione dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50% del debito residuo
- penale per l'estinzione durante il terz’ultimo anno: 0,20% del debito residuo
- penale per l'estinzione negli ultimi due anni: nessuna penale


Se il contratto di mutuo originario prevede già una penale uguale o inferiore ai limiti sopra indicati si potrà sfruttare la “clausola di salvaguardia”.
La clausola di salvaguardia stabilisce una riduzione dello 0,25% nel caso di penali contrattuali uguali o superiori all’1,25%. Lo sconto si riduce allo 0,15% con penali inferiori all’1,25%.



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