

Cancellazione dell'ipoteca
La cancellazione di ipoteca (come da Codice Civile) si ha nei casi in cui:
- il debito a cui l'ipoteca è collegata viene estinto;
- il creditore dichiara di rinunciare al credito garantito
dall'ipoteca;
- il creditore dichiara di rinunciare all'ipoteca;
- viene raggiunto l'eventuale termine a cui l'ipoteca è stata
limitata;
- si verifica l'eventuale condizione risolutiva che prevedeva
l'annullamento dell'ipoteca;
- decorrono venti anni dall'iscrizione dell'ipoteca senza che ne sia
stato richiesto il rinnovo;
- il bene ipotecato perisce;
- il tribunale pronuncia un provvedimento di esproprio e ordina la
cancellazione delle ipoteche.
Bisogna però ricordare che "estinzione" e "cancellazione" dell'ipoteca
non sono la stessa cosa.
L'estinzione dell'ipoteca (quella dell'articolo 2878) la rende
inutilizzabile: ne annulla quindi la consistenza e la possibilità di
adoperarla. Anche se in pratica non ha più valore, da un punto di
vista prettamente formalecontinuerà a figurare (anche se con una
presenza puramente apparente e priva di effetti giuridici).
Per esempio l'ipoteca si estingue con l'integrale rimborso del debito,
ma chi eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l'impressione che essa
sussista ancora.
Così un eventuale acquirente dell'immobile pretenderà il più delle
volte che esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di
contenuto.
La procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita
"cancellazione di ipoteca" e avviene diversamente in funzione del tipo
di ipoteca: si distingue quindi tra ipoteca volontaria e tra ipoteca
giudiziale.
La cancellazione dell'ipoteca volontaria può essere ottenuta sia con
modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto
notarile.
Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge
n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente
che la banca comunichi l’avvenuta estinzione del mutuo ai competenti
uffici.
Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio, con un consistente risparmio
di spesa.
Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni
dall’estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica
all’Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione
dell’ipoteca senza oneri per il debitore.
Diverso è il caso dell'ipoteca gudiziale. L'ipoteca giudiziale infatti
viene iscritta in base ad una disposizione del giudice.
Per ottenerne la cancellazione bisognerà completare una procedura
presso il Tribunale che consenta di disporre di un "ordine di
cancellazione" emesso dal magistrato.
Se il debito collegato alla formalità ipotecaria è stato estinto,
l'ottenimento della disposizione richiederà qualche tempo ma sarà
garantito.
Un'ultima considerazione sulla cancellazione riguarda i ritardi con
cui viene fisicamente annotata in molte Conservatorie. La materiale
indicazione viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di
ritardo.
Ciò significa che nel frattempo l'ipoteca continuerà a risultare come
esistente (anche se priva di valore giuridico).
Durante tale periodo l'insussistenza dell'ipoteca potrà essere
dimostrata, a pieno titolo, esibendo l'atto di assenso alla
cancellazione del creditore per le ipoteche volontarie o l'ordine di
cancellazione del giudice per le ipoteche giudiziali.
Qualora si sia fatto ricorso al meccanismo della cancellazione
automatica, la rilevazione della sua effettuazione potrà essere
espletata consultando il "Registro delle Comunicazioni", tenuto
dall'Agenzia del Territorio.